Art. 3
In vigore dal 29 mar 1966
Il disposto dell'art. 19 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica si applica con effetto dal 1 ottobre 1964 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Villafranca Veronese, derivante dalla trasformazione della preesistente scuola tecnica commerciale statale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1674#art-3