Art. 9

In vigore dal 29 mar 1966
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1673#art-9

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