Art. 2

In vigore dal 29 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianto. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: disegnatore meccanico (triennale); meccanico tornitore (triennale). 2) Scuola professionale per l'industria del legno con sezione per: mobiliere ebanista (triennale). 3) Scuola professionale per l'industria edile con sezioni per: muratore cementista (biennale); aiuto assistente edile (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1673#art-2

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