Art. 2
In vigore dal 29 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianto.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
disegnatore meccanico (triennale);
meccanico tornitore (triennale).
2) Scuola professionale per l'industria del legno con sezione per:
mobiliere ebanista (triennale).
3) Scuola professionale per l'industria edile con sezioni per:
muratore cementista (biennale);
aiuto assistente edile (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1673#art-2