Art. 3

In vigore dal 24 mar 1966
Presso l'Istituto possono essere istituiti: a) scuole di patente, per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane; b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate; c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate; d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; e) corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1664#art-3

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