Art. 3
In vigore dal 24 mar 1966
Presso l'Istituto possono essere istituiti:
a) scuole di patente, per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;
b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;
c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
e) corsi preparatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1664#art-3