Art. 2

In vigore dal 24 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali cormprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: sarta per donna (triennale); maglierista (biennale); biancherista generica (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1664#art-2

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