Art. 2
In vigore dal 24 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali cormprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna (triennale);
maglierista (biennale);
biancherista generica (biennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1664#art-2