Art. 1

In vigore dal 17 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica alla data del 1 ottobre 1962, e determinato in seimilaottocentosette. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1965 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 24. - VILLA
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