Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica alla data del 1 ottobre 1962, e determinato in seimilaottocentosette.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1965
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 24. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-15;725#art-1