Art. 3
In vigore dal 18 mag 1966
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli ordinari stanziamenti del cap. 124 dell'esercizio finanziario 1963-1964 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà Inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1965
SARAGAT
GUI - MATTARELLA - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 149. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-20;1703#art-3