Art. 2

In vigore dal 18 mag 1966
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui ai precedente , sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-20;1703#art-2

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