Convenzione per la concessione alla Telespazio di sistemi di telecomunicazioni

Art. 22

Abrogato

Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali

In vigore dal 30 ott 1965 al 13 set 1984
Alla Telespazio è vietato di prendere accordi con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali su questioni di carattere generale interessanti le attività di cui alla presente convenzione e su quelle che possano comunque aver riflessi sugli orientamenti generali del Paese o sulla politica del Governo in materia di attività spaziali, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Sono esclusi dal divieto gli Accordi relativi alla gestione del sistema globale di satelliti artificiali, di cui al precedente e quelli concernenti l'esercizio del collegamenti attuati a mezzo di detto sistema.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-12;1130#art-cpl-22

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