Convenzione per la concessione alla Telespazio di sistemi di telecomunicazioni
Art. 22
Abrogato22 / 47Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali
In vigore dal 30 ott 1965 al 13 set 1984
Alla Telespazio è vietato di prendere accordi con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali su questioni di carattere generale interessanti le attività di cui alla presente convenzione e su quelle che possano comunque aver riflessi sugli orientamenti generali del Paese o sulla politica del Governo in materia di attività spaziali, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Sono esclusi dal divieto gli Accordi relativi alla gestione del sistema globale di satelliti artificiali, di cui al precedente e quelli concernenti l'esercizio del collegamenti attuati a mezzo di detto sistema.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-12;1130#art-cpl-22