Art. 1
In vigore dal 14 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare approvato con il proprio decreto 10 maggio 1955, n. 1082;
Vista la deliberazione n. 28 del 13 febbraio 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto ha apportato modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto succitato, concernenti la composizione rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
Sono approvate le modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1965
SARAGAT
DELLE FAVE - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 70. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-31;359#art-1