Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare approvato con il proprio decreto 10 maggio 1955, n. 1082;
Vista la deliberazione n. 28 del 13 febbraio 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto ha apportato modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto succitato, concernenti la composizione rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
Sono approvate le modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1965
SARAGAT
DELLE FAVE - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 70. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-31;359#art-1