Art. 2
In vigore dal 29 apr 1965
La Sezione predetta è autorizzata ad esercitare, in base alle vigenti disposizioni, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, il credito fondiario e il credito agrario di miglioramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 25 gennaio 1965
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-25;236#art-2