Art. 2

In vigore dal 29 apr 1965
La Sezione predetta è autorizzata ad esercitare, in base alle vigenti disposizioni, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, il credito fondiario e il credito agrario di miglioramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 25 gennaio 1965 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 10. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-25;236#art-2

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