Art. 1
In vigore dal 29 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva, il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto Fatto in data 4 giugno 1964 a rogito del notaio dott.
Salvatore Maniga, con il quale è stata, costituita la Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, e ne è stato formato lo statuto;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 20 dicembre 1962;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È eretta in ente morale da Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari e con un fondo di dotazione iniziale di lire 500 milioni e ne è approvato lo statuto, composto di n. 17 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-25;236#art-1