Art. 2

In vigore dal 20 mar 1965
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle Province, dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1965 SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 36. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;78#art-2

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