Art. 1
In vigore dal 20 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per il tesoro;
Decreta:
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Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amminitrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.
Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;78#art-1