Art. 2

In vigore dal 1 gen 2018
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45. Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di società o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unità, le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;114#art-2

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