Art. 1
In vigore dal 1 gen 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio;
Decreta:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;114#art-1