Art. 3
In vigore dal 13 feb 1965
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-19;6#art-3