Art. 1

In vigore dal 13 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 12 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-19;6#art-1

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