Art. 3
In vigore dal 24 feb 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Società Elettronucleare italiana S.p.A.", con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenuto nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;10#art-3