Art. 1
In vigore dal 24 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sua istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 86, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il giudizio di idoneità tecnica, espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Società Elettronucleare italiana S.p.A.", con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 1, rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall' della legge 27 giugno 1964, n. 452;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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L'impresa della "Società Elettronucleare italiana S.p.A.", con sede in Milano, Foro Bonaparte, 1, è conferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;10#art-1