Art. 3

In vigore dal 18 feb 1965
L'obbligo di fornire le notizie richieste in occasione delle rilevazioni statistiche di cui al presente decreto ed il segreto d'ufficio delle notizie raccolte sono, rispettivamente, tutelati dagli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 22.38, con le modifiche dell' della legge 12 luglio 1961, n. 603.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-13;18#art-3

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