Art. 2
In vigore dal 31 dic 1967
Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1967.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 15 dicembre 1967, n. 1248 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-13;18#art-2