Art. 1

In vigore dal 28 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario; Ritenuta la necessità di istituire nel comune di Rosarno la sede distaccata della Pretura di Palmi; Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 3 ottobre 1964; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . È istituita, con effetto dal 1 aprile 1965, nel comune di Rosarno la sede distaccata della Pretura di Palmi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 35. - VILLA
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