Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario;
Ritenuta la necessità di istituire nel comune di Rosarno la sede distaccata della Pretura di Palmi;
Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 3 ottobre 1964;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È istituita, con effetto dal 1 aprile 1965, nel comune di Rosarno la sede distaccata della Pretura di Palmi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 35. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-27;1651#art-1