Art. 4

In vigore dal 5 mar 1965
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo o chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965. Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 103. - VILLA
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