Art. 1

In vigore dal 5 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1860, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 299; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni; Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il vice consolato di 2ª categoria in San Gallo (Svizzera), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Zurigo è soppresso.
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