Art. 4
In vigore dal 14 mar 1965
L'Università di Messina si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-29;1619#art-4