Art. 2

In vigore dal 14 mar 1965
È istituito, al sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-29;1619#art-2

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