Art. 3

In vigore dal 10 dic 1964
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, numero otto posti di professore di ruolo, nonché ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, numero otto posti di assistente ordinario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-13;1198#art-3

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