Art. 1

In vigore dal 10 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione e superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741; Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Macerata, intese ad ottenere la istituzione presso detta Università della Facoltà di lettere e filosofia; Veduta la convenzione stipulata in data 22 settembre 1964 tra l'Università di Macerata ed il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata per il funzionamento e mantenimento della Facoltà di lettere e filosofia; Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la necessità di approvare le proposte anzidette; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 22 settembre 1964 tra l'Università di Macerata ed il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata per il finanziamento e mantenimento della Facoltà di lettere e filosofia che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Macerata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-13;1198#art-1

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