Art. 14
In vigore dal 8 ago 1965
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
il Preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di Amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, il quale nomina, altresì, tra i Consiglieri il Presidente.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1692#art-14