Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 8 ago 1965
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione. Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione; un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale; un rappresentante del Comune; un rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura; il Preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di Amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, il quale nomina, altresì, tra i Consiglieri il Presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1692#art-14