Art. 1

In vigore dal 7 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Siena, già in atto, per ragioni di servizio con il relativo organico dal 1 ottobre 1963; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1963 è istituita in Siena una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato. A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale di Siena è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. Dalla stessa data la sezione staccata di detta Scuola, funzionante in Chiusi viene trasformata in scuola coordinata dell'istituto predetto.
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