Art. 9

In vigore dal 7 ago 1965
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale (tecnologia e relativo laboratorio, meccanica applicata, elettrotecnica, radiotecnica, apparecchiature radioelettriche, disegno professionale, laboratorio di misure; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1687#art-9

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