Art. 4

In vigore dal 4 ago 1965
Le sezioni sono di durata, variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1682#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo