Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 ago 1965
Le sezioni sono di durata, variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1682#art-4