Art. 4
4 / 23In vigore dal 4 ago 1965
Le sezioni sono di durata, variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1682#art-4