Art. 12
In vigore dal 4 ago 1965
Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1681#art-12