Art. 11
In vigore dal 4 ago 1965
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dell', le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.
Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente le alunne conseguono un attestato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1681#art-11