Art. 2

In vigore dal 3 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per la viticoltura con sezione per: viticultore (biennale); 2) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per: esperto coltivatore (biennale), n. 2 sezioni; 3) scuola professionale per la frutticoltura, con sezioni per: frutticultore (biennale); orticultore (biennale); floricultore (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1679#art-2

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