Art. 2
In vigore dal 3 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per la viticoltura con sezione per:
viticultore (biennale);
2) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
esperto coltivatore (biennale), n. 2 sezioni;
3) scuola professionale per la frutticoltura, con sezioni per:
frutticultore (biennale);
orticultore (biennale);
floricultore (biennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1679#art-2