Art. 1
In vigore dal 3 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Stato in Barcellona, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1 ottobre 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1963 è istituita in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1679#art-1