Art. 23
In vigore dal 3 ago 1965
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'Istruzione tecnica, l'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero steso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1963
Atti del governo, registro n. 195, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1678#art-23