Art. 23

In vigore dal 3 ago 1965
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'Istruzione tecnica, l'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero steso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1963 Atti del governo, registro n. 195, foglio n. 3. - VILLA
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