Art. 21
In vigore dal 3 ago 1965
Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti dalla pensione.
La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, fermo restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dai limite posto noll'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1678#art-21