Art. 9
In vigore dal 1 ago 1965
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; nozioni di merceologia; nozioni di enologia; igiene professionale; lingue estere; esercitazioni lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1677#art-9