Art. 2
In vigore dal 1 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.
Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);
addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1677#art-2