Art. 3
In vigore dal 7 lug 1965
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1964.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1663#art-3