Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 lug 1965
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1964. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 2. - VILLA
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