Art. 1
In vigore dal 3 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 36, (relativo alle norme sulla propedeuticità della Facoltà di Farmacia) i numeri 6), 7) e 8) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
6) la Chimica generale ed inorganica rispetto alle Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I corso;
7) le Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I corso rispetto alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso; le Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso rispetto alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III corso;
8) la Chimica generale ed inorganica e la Chimica organica rispetto alla Chimica farmaceutica e tossicologica 1ª e 2ª parte, ed alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso;
9) la Chimica farmaceutica e tossicologia 1ª e 2ª parte e la Farmacologia e Farmacognosia rispetto alla Tecnica e legislazione farmaceutica;
10) la Chimica organica rispetto alla Biochimica applicata ed alla Chimica farmaceutica applicata.
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Indologia;
Filologia semitica;
Estetica;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia delle dottrine economiche;
Storia contemporanea;
Storia della filosofia moderna, e contemporanea;
Sociologia;
Etnologia;
Storia della lingua latina;
Dialettologia greca;
Letteratura anglo-americana;
Storia dello spettacolo e del teatro;
Storia dell'arte bizantina;
Islamistica;
Lingua e letteratura turca.
Sono soppressi gli insegnamenti di "Sanscrito" e di "Ebraico e lingue semitiche comparate".
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
16) Storia contemporanea;
17) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
18) Sociologia;
19) Etnologia.
È soppresso l'insegnamento complementare di "Storia della pedagogia italiana".
Art. 60. - L'istituto di Storia dell'arte ed archeologia annesso alla Facoltà di lettere e filosofia è soppresso. Vengono presso la stessa Facoltà istituiti i seguenti istituti: "Istituto di Storia dell'arte medioevale e moderna" e di "Istituto di Archeologia e storia dell'arte greca e romana".
Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Lingua e letteratura albanese;
Storia delle tradizioni popolari;
Glottologia.
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di:
Storia delle tradizioni popolari.
Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica per l'indirizzo didattico, è aggiunto quello di:
24) Astronomia.
Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
Chimica teorica;
Radiochimica;
Storia della chimica;
Strutturistica chimica.
Art. 84, (relativo alle norme sulla propedeuticità del corso di laurea in Chimica) è aggiunto il seguente comma:
a) Non potrà essere accordata l'iscrizione, nè concessa la frequenza al corso di "Esercitazioni di chimica, organica e di analisi organica" agli studenti che non hanno superato l'esame di "Chimica organica I".
Art. 90. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di:
"Geofisica mineraria".
Art. 94. - Agli istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di:
"Seminario di studi chimici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Date a Roma, addì 24 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 72. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-24;1171#art-1